Diritto Sanitario

giu282012

Responsabilità medica in caso di slatentizzazione di Hiv

La Corte d’Appello di Roma ha respinto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di una paziente il cui decesso doveva essere posto in relazione con il prelievo di sangue e con lo stress dell'intervento, che avevano favorito la slatentizzazione dell'infezione da Hiv.

Il fatto
La Corte d’Appello di Roma ha respinto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di una paziente il cui decesso, secondo la tesi accusatoria, doveva essere posto in relazione con il prelievo di sangue e con lo stress dell'intervento, che avevano favorito la slatentizzazione dell'infezione da Hiv, accelerando il passaggio dalla fase di sieropositività a quella dell'Aids conclamato. Nella complessa vicenda giudiziaria, che ha avuto risvolti anche sul piano penale, si era evidenziato che il rimprovero da muovere agli imputati non consisteva nell'avere omesso di formulare una corretta diagnosi del virus prima di sottoporre la paziente a intervento operatorio, bensì nel non avere valutato in maniera più penetrante il quadro delle alterazioni immunologiche risultante dalle analisi compiute che avevano evidenziato l'anemia, la leucopenia, la piastrinopenia, la ipergammaglobulinemia e l'accelerazione della Ves. I familiari della donna hanno adito la Corte di Cassazione.

Il diritto
La Suprema Corte ha censurato il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello assumendo una posizione favorevole alle richieste formulate dai congiunti della paziente defunta. Ha osservato che nel caso specifico il giudice, pur ritenendo necessari e doverosi gli ulteriori accertamenti sulla vittima prima di procedere all'intervento, ha ritenuto che non fosse certo che l'esecuzione di nuovi esami avrebbe condotto all'individuazione del virus Hiv e che, una volta avvenuta l'individuazione, la donna avrebbe goduto di maggiori aspettative di vita. Tale accertamento, invece, avrebbe dovuto essere svolto non in termini di certezza (ossia oltre il ragionevole dubbio) bensì in termini di «più probabile che non»; si sarebbe cioè dovuto considerare se, una volta eseguiti gli accertamenti e, dunque, compiuta l'attività omessa, sarebbe stato più probabile o meno che giugere alla scoperta del virus (e, dunque, all'annullamento del programmato intervento) e se, di conseguenza, la vittima avrebbe avuto maggiori aspettative di vita, sia per le terapie immediatamente esperibili, sia per quelle consentite dal progresso scientifico in corso.

Esito del Giudizio
La Corte ha cassato la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]


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