Diritto Sanitario

mag92012

Responsabilità della struttura sanitaria verso il medico

La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di un sanitario nei confronti della struttura datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno da epatite C.

Il fatto
Con sentenza del marzo 2010, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di un sanitario nei confronti della struttura datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno connesso all'invalidità permanente sofferta dal proprio congiunto, medico odontoiatra in regime libero professionale, affetto da epatite C. I ricorrenti, tra gli altri aspetti, hanno addebitato al datore di lavoro la responsabilità del contagio per non aver garantito l’utilizzo di adeguati strumenti di protezione. Gli eredi, contro la pronuncia sfavorevole, hanno proposto ricorso per Cassazione.

Il diritto
Potendo la responsabilità da omissione sorgere ogni volta che il danno può essere prevenuto ed evitato, con giudizio fondato sulla prevedibilità dello stesso, secondo la Corte partenopea, si doveva, nella fattispecie, constatare che le tre infezioni da virus tipo A, B e C costituiscono tre differenti eventi lesivi, per cui la responsabilità civile va accertata sia relativamente al nesso causale sia alla colpevolezza, con riferimento a ognuno dei tre virus, e quindi alla prevedibilità degli stessi, con la conseguenza che, essendo stati conosciuti i virus HIV e HCV solo successivamente alla manifestazione dell’infezione in capo al defunto, doveva escludersi il nesso causale fra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo. La Suprema Corte ha diversamente valutato la questione osservando che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussiste la responsabilità anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto.

Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dagli eredi del medico odontoiatra rinviando alla Corte d’Appello per una nuova valutazione sulla base degli enunciati principi.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

 


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