Politica e Sanità

lug62012

Rc, Fnomceo difende autonomia nell’accertamento legale

L’autonomia del medico nell’accertamento del danno e del relativo indennizzo non può essere messa in discussione da indicazioni che nell’accertamento medico-legale impongano scelte, criteri o strumenti di valutazione. È uno dei passaggi salienti della circolare diffusa nei giorni scorsi dalla Fnomceo sulle polizze di Responsabilità civile

L’autonomia del medico nell’accertamento del danno e del relativo indennizzo non può essere messa in discussione da indicazioni che nell’accertamento medico-legale impongano scelte, criteri o strumenti di valutazione. È uno dei passaggi salienti della circolare diffusa nei giorni scorsi dalla Fnomceo a tutti i presidenti di Ordine, l’ultimo atto di una querelle sulle polizze di Responsabilità civile aperta alcuni mesi orsono dal decreto sulle liberalizzazioni. Come si ricorderà, nella legge di conversione del “Cresci Italia” (la 27/2012) le Camere avevano infilato all’articolo 32 un paio di commi diretti a scoraggiare truffe e raggiri ai danni delle assicurazioni: il primo, infatti, stabilisce che «le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo» non danno diritto a risarcimento per danno biologico permanente; il secondo comma, invece, prescrive che il danno per lesioni di lieve entità «è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». Come s’è detto, l’obiettivo di questi due interventi era quello di rendere più difficile la vita ai “furbi” (nessun esame, nessun rimborso) e creare le condizioni perché i costi delle polizze Rc auto cominciassero a calare. Una volta entrata in vigore la legge, però, alcune compagnie assicurative avrebbero iniziato a diramare ai medici legali istruzioni e linee guida per spiegare in dettaglio i casi che danno diritto a risarcimento del danno biologico. Di qui l’intervento della Fnomceo, a difesa dell’autonomia e dell’indipendenza etica del professionista non solo dalle pressioni delle compagnie, ma anche dalle ambiguità della stessa 27/2012. «La Giurisprudenza» ricorda la Federazione nella circolare «ha sempre ribadito l’assoluta intangibilità delle scelte diagnostiche terapeutiche del sanitario, che sono riserva esclusiva di questi e costituiscono espressione di autonomia e di responsabilità». Per la Fnomceo, quindi, resta di competenza del medico legale «valutare il nesso di causalità materiale tra l’evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico-funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento». E tale valutazione «dovrà essere evidentemente complessiva e non parziale e certamente non confinata al solo riscontro strumentale». In base a quanto sancisce anche il Codice deontologico, in sostanza, «il medico non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza di valutazione e della libertà di scienza e coscienza, nel rispetto della propria dignità di professionista e a tutela dei diritti e della salute del paziente».


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