Diritto Sanitario

apr202012

Pluralità di imputati e omissioni di medici

Con sentenza del Tribunale di Lagonegro si è giunti alla condanna di alcuni medici imputati per il delitto di omicidio colposo in danno di un paziente di 19 anni.

Il fatto
Con sentenza del Tribunale di Lagonegro si è giunti alla condanna di alcuni medici imputati per il delitto di omicidio colposo in danno di un paziente di 19 anni. Ai sanitari era stato addebitato di avere cagionato la morte di un giovane, verificatasi a causa di una «mediastinite acuta ascessuale secondaria ad accesso sottomandibolare destro fistolizzato nei cavi pleurici dx e sx con abbondante pus a colata nello spazio tra tratto dorsale della colonna vertebrale ed esofago, a manicotto tra esofago, trachea, e aorta, e tra sacco pericardio e faccia posteriore dello sterno, con conseguente pericardite sierofibrinosa, miocardite diffusa con epicardite, edema polmonare siero-proteinaceo con emorragia endoalveolare, da cui derivava grave shock settico e stasi ematica acuta pluriviscerale terminale». Ad alcuni degli imputati, che in diversi momenti erano stati protagonisti della vicenda, è stata irrogata la pena di un anno e otto mesi di reclusione - con le attenuanti generiche. Con sentenza del 18/11/2010, la Corte di Appello di Potenza, a seguito di impugnazione degli imputati condannati e delle parti civili nei confronti degli assolti, in riforma della sentenza di primo grado, è stato ampliato il numero dei soggetti condannati. Il provvedimento d’appello è stato impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il diritto
In ordine alla posizione di uno dei sanitari del pronto soccorso ospedaliero, in replica e a confutazione delle difese formulate, si è osservato che la pericolosità dell'ascesso è costituita dal fatto che, se non trattato immediatamente con un'incisione, può determinare l'insorgenza di un flemmone, cioè una dispersione di pus o essudato purulento, non circoscritta, idonea a sopraffare le difese immunitarie. Il perito di ufficio ha evidenziato che se l'ascesso fosse stato bloccato, non sarebbe diventato flemmone, con tutte le conseguenze letali (la mediastinite, che poi ha condotto allo shock settico e quindi al decesso). Il giudice di merito ne ha dedotto con coerente ragionamento che se il medico fosse intervenuto o avesse fatto intervenire altro sanitario, incidendo l'ascesso con drenaggio del suo contenuto, non si sarebbe innescato il flemmone e la successiva serie causale che aveva condotto al decesso del giovane. Né può dirsi, si è aggiunto, che la condizione necessaria per il prodursi dell'evento, posta in essere dall'imputato, abbia perso di valore causale in ragione delle omissioni realizzate dagli altri coimputati. In tema di colpa medica, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interattiva del nesso di causalità una successiva condotta, parimenti colposa e posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell'assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può, in particolare, configurarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia consistita nell'inosservanza, da parte di soggetto successivamente intervenuto, di regole dell'arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto.

Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha rigettato l’appello confermando la sentenza di secondo grado.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]


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