Diritto Sanitario

giu192012

No all’accreditamento in assenza di specifica autorizzazione

Con ricorso al Tar, una struttura sanitaria ha richiesto l’annullamento della delibera di Giunta regionale con la quale non era stata accolta l’istanza di accreditamento presentata per le attività di riabilitazione, ma solo per le pratiche di fisioterapia e rieducazione funzionale.

Il fatto
Con ricorso al Tar, una struttura sanitaria ha richiesto l’annullamento della delibera di Giunta regionale con la quale non era stata accolta l’istanza di accreditamento presentata per le attività di riabilitazione, ma solo per le pratiche di fisioterapia e rieducazione funzionale. L’Amministrazione ha ritenuto sussistere una diversità sostanziale tra la rieducazione funzionale e la riabilitazione, che, invece, secondo la struttura sanitaria, sarebbero appartenute alla medesima macroarea, in quanto presuppongono identici processi sanitari e coinvolgono le medesime figure professionali.

Il diritto
Il Giudice amministrativo ha osservato che se è vero quanto sostenuto dalla ricorrente che la riabilitazione, al pari di fisioterapia e rieducazione funzionale, rientra nella macroarea della riabilitazione, è anche vero che la legge regionale di riferimento opera una classificazione delle strutture riconducibili a tale macroarea, in relazione alla tipologia degli interventi, all'intensità e alla complessità delle attività sanitarie di riabilitazione e alla quantità e qualità delle risorse assorbite, prevedendo per ciascuna tipologia di struttura differenti requisiti minimi strutturali, tecnici, organizzativi ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria. In particolare, nell’ambito della macroarea della riabilitazione estensiva o intermedia, sono individuate le seguenti strutture:
a)Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione extraospedaliera.
b) Centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione funzionale.
c) Residenze sanitarie per portatori di disabilità.
Per ciascuna di tali strutture, la disciplina regionale detta specifici e differenti requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Considerato, quindi, che per presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione la legge regionale impone requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per le strutture di fisioterapia e rieducazione funzionale, l’autorizzazione sanitaria rilasciata per le attività da ultimo indicate non consente l’esercizio delle pratiche proprie dei centri di riabilitazione. A ciò va aggiunto, ha sottolineato ancora il Tar, che, anche da un punto di vista sostanziale, le due branche di attività, sebbene riconducibili alla macroarea della riabilitazione in generale, presentano caratteristiche differenti. In estrema sintesi, la distinzione operata dal legislatore regionale tra le attività che si svolgono nei “Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione extraospedaliera” e nei “Centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione funzionale”, anche alla luce dei diversi requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti, non può che determinare il rilascio di una specifica autorizzazione per ciascuna delle due branche di attività. Nella fattispecie, l’ambulatorio della ricorrente struttura sanitaria risulta aver ricevuto il rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio di attività di fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale e quindi, solo con riferimento a tale attività, la struttura era legittimata a richiedere l’accreditamento, non potendosi concepire l’ipotesi di un accreditamento - che richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per ottenere l’autorizzazione sanitaria - per attività che la struttura non è stata autorizzata a svolgere.

Esito del giudizio
Da quanto evidenziato deriva la non censurabilità dell’operato della Regione con conseguente rigetto del ricorso.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]


Non sei ancora iscritto?     REGISTRATI!   >>
Ultime notifiche dalla community
LE OFFERTE ONLINE