giu262012
Il fattoUn medico ha proposto ricorso alla Cassazione civile avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in accoglimento dell'appello dell’Agenzia delle Entrate, ha sancito la non spettanza al contribuente del rimborso Irap relativamente agli anni richiesti. La sentenza impugnata così motivava: nel caso in esame si è in presenza dell'attività di un sanitario che non potrebbe effettuare alcun intervento chirurgico senza l'organizzazione posta a sua disposizione dalla Clinica ove egli effettua i suoi interventi. Da ciò discende che senza tale organizzazione il medico non potrebbe aggiungere alcun valore economico all'attività da lui svolta nel proprio studio professionale. D'altro canto anche la Clinica ove la propria sala operatoria non venisse utilizzata dal chirurgo non avrebbe alcun interesse a tenerla allestita. Da tali considerazioni discende che tra la Clinica ed il Chirurgo si è determinata una sinergia senza la quale non sarebbe stato possibile alla struttura utilizzare la propria sala operatoria e neppure al chirurgo di effettuare i propri interventi e di realizzare quindi il rilevante valore aggiunto alla propria attività professionale. Tali considerazioni fanno rientrare appieno l'attività dell’appellante tra quelle assoggettabili ad Irap. Il dirittoLa Corte di cassazione ha censurato la decisione e il ragionamento seguito della Commissione tributaria regionale, evidenziando che, ai fini della rilevanza dell’autonoma organizzazione con conseguente sottoposizione ad Irap, è determinante l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. Questo requisito non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita. Esito del giudizio La Suprema corte ha cassato la sentenza sfavorevole al medico rinviando alla Commissione tributaria regionale per una nuova valutazione del caso concreto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]