Diritto Sanitario

giu272012

Medico convenzionato soggetto al solo potere di sorveglianza

Il rapporto di lavoro tra l’Asl e il medico convenzionato, fin dal momento del conferimento dell'incarico, dà luogo a una locatio operis caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione.

Il diritto
Il rapporto di lavoro tra l’Asl e il medico convenzionato, fin dal momento del conferimento dell'incarico, dà luogo a una locatio operis caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione, che si svolgono di norma su un piano di parità, con la conseguenza che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza. Le posizioni di diritto soggettivo dei medici in questione non subiscono affievolimento a interesse legittimo per effetto di atti dell'amministrazione sanitaria, ancorché essi incidano sul diritto al conferimento, sull'esercizio e sul proseguimento dell'incarico, con la conseguenza che la cognizione di ogni controversia al riguardo appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria e non al giudice amministrativo.

Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato, tenuto conto dell’oggetto della contesa relativa all'iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati in presenza di condizioni e presupposti strettamente vincolati al quadro normativo di riferimento, che non lasciano spazio a scelte dell'amministrazione che siano espressione di potestà discrezionale,  ha confermato la competenza del Tribunale ordinario.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]


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