apr112012
Mancata predisposizione di taglio cesareo di elezione
La Procura contabile ha deciso di intraprendere ulteriore azione risarcitoria contro due medici, aventi all’epoca dei fatti (1985) funzioni di primario e aiuto, affinché l’Azienda Sanitaria potesse ottenere ristoro del danno indiretto.
Il fatto
La Procura contabile ha deciso di intraprendere ulteriore azione risarcitoria contro due medici, aventi all’epoca dei fatti (1985) funzioni di primario e aiuto, affinché l’Azienda Sanitaria potesse ottenere ristoro del danno indiretto subito per l’esecuzione della sentenza di condanna conseguente alle lesioni patite da una neonata in occasione del parto e consistenti nella paralisi dell’arto superiore sinistro. La nuova azione è stata determinata dell’ulteriore pregiudizio erariale indiretto, ammontante a 179.687,84 euro, conseguente al maggiore risarcimento del danno determinato dalla Corte di Appello rispetto alla pronuncia di primo grado del Tribunale di Matera. Al ginecologo curante della puerpera e primario del reparto di ostetricia e ginecologia si era ritenuto addebitabile il fatto di non avere predisposto un parto cesareo di elezione, che avrebbe evitato la condizione traumatica subita dalla piccola durante il parto naturale, mentre all’aiuto si era addebitato un errore nelle manovre di disimpegno delle spalle del feto che causò lo stiramento eccessivo dei tessuti tra collo e spalla sinistra, causando la paralisi ostetrica.
Il diritto
La Ctu era giunta alla conclusione che la menomazione subita dalla neonata era stata conseguenza dell’errata scelta di un parto fisiologico, invece di quello mediante taglio cesareo, nonché di non corrette manovre nell’assistenza al parto. Il non aver disposto il parto mediante taglio cesareo ha configurato una scelta imputabile esclusivamente al primario, per la decisiva considerazione che l’articolo 7 del Dpr n. 128/1969 (disciplinante l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri) demanda specificamente al primario - oltre la generica vigilanza sull’attività del personale in servizio presso il reparto e la responsabilità dei malati - la definizione dei criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti.
Esito del giudizio
La Corte dei Conti, rilevata la colpa grave, ha condannato i sanitari al risarcimento del danno valutando l'apporto del primario nella misura dell'80%.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]