Diritto Sanitario

lug62012

Infezioni ospedaliere: assolti i sanitari imputati

Tre sanitari di una struttura ospedaliera sono stati chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo per la morte di tre neonati, i quali, degenti presso la terapia intensiva neonatale, hanno contratto un’infezione ospedaliera,

Il fatto
Tre sanitari di una struttura ospedaliera, nella qualità di dirigente medico della direzione sanitaria e coordinatore della commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere, di dirigente responsabile della Uo di Patologia neonatale e di infermiere capo sala, sono stati chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo per la morte di tre neonati, i quali, degenti presso la terapia intensiva neonatale, hanno contratto un’infezione ospedaliera, rispettivamente da Pseudomonas aeruginosa, da germe sconosciuto e da Staphylococcus aereus, a causa della quale sono deceduti per sepsi neonatale a esordio tardivo. Agli imputati sono stati contestati vari profili di colpa omissiva e commissiva individuati nella mancata attivazione di procedure per la promozione volte alla informazione del personale infermieristico, per la programmazione e applicazione dei protocolli operativi e delle misure precauzionali per la prevenzione delle infezioni ospedaliere nonché nella effettuazione incompleta e non sistematica delle dovute indagini colturali microbiologiche di routine, con la conseguente omissione dei dovuti controlli per il contenimento della contaminazione ambientale e l'attivazione di una specifica indagine epidemiologica, che portava alla morte dei neonati. La pronuncia di primo grado è stata favorevole ai sanitari. Tenuto conto della impossibilità, della quale avevano dato atto anche i periti, di assicurare ambienti ospedalieri privi di germi patogeni, della considerazione che i germi individuati sono ubiquitari, nonché della debolezza degli organismi dei neonati prematuri, suscettibili di varie complicazioni, la sentenza ha affermato l'insussistenza di una prova certa che l'evento medio causativo della morte (la sepsi) fosse attribuibile alla condotta degli imputati, in quanto, da un lato, era rimasta ignota la fonte specifica dei germi e, dall'altro, anche in caso di adozione di tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di infezioni, sarebbe rimasto un rischio non trascurabile di contrarre comunque l'infezione, essendo così impossibile stabilire una correlazione tra l'omissione contestata e i decessi. Non apparendo suscettibile di chiarimenti tale ragionevole dubbio all'esito del dibattimento, il giudicante ha concluso nel senso della insufficienza e inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio. Da ciò la decisione di pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la formula perché il fatto non sussiste.

Il diritto
La Suprema corte, pur con alcune non marginali affermazioni, ha confermato il percorso argomentativo del giudice di merito. L'origine ubiquitaria dei germi patogeni individuati dai consulenti, come quelli che hanno causato le infezioni e la constatazione della impossibilità, allo stato attuale della scienza e della prassi medica, di assicurare condizioni di perfetta sterilizzazione degli ambienti di ricovero dei neonati, non ha reso possibile individuare con certezza la modalità di trasmissione dei virus e di insorgenza delle sepsi risultate letali, cosicché in modo convincente il giudicante ha ritenuto l'impossibilità di formulare un giudizio di ragionevole certezza circa l'esistenza del nesso causale fondato sulle pretese omissioni delle precauzioni universali atte a prevenire il diffondersi dei germi patogeni, riconducibili in ipotesi agli imputati.

Esito del giudizio
I ricorsi proposti dal Pm e dalla parte civili avverso la pronuncia assolutoria sono stati respinti.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]


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