Anzitutto quelli realizzati con apparecchiature cone beam, prevalentemente utilizzate in ambito odontoiatrico, NON sono i c.d. «accertamenti radiodiagnostici complementari», che invece riguardano la stragrande maggioranza delle indagini di radioscopia intraoperatoria.
In secondo luogo «per legittimare l’esecuzione di accertamenti radiodiagnostici» è necessario provvedere ad una procedura normativa della legge sulla radioprotezione definita “giustificazione” degli esami radiologici.
In terzo ed ultimo luogo solitamente le attività radiologiche di area odontoiatrica sono eseguite in esercizio abusivo di professione del Tecnico Sanitario di Radioologia Medica o TSRM e/o del Medico Radiologo, che quasi mai vengono chiamati all’esercizio professionale in dette strutture, ove peraltro andrebbe formalizzata tutta la procedura con (almeno) la firma digitale dell’esecutore abilitato dell’esame.
Trafiletto (non si può definirlo “articolo”) un po’ contorto, forse volutamente, in modo che al termine della lettura si capisca molto meno di quel poco che si sapeva prima.