MEDICI E BORSE, LA DOMANDA DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO È IMPROPONIBILE NEI CONFRONTI DELLO STATO
È stato già affermato in proposito (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19744 del 23/07/2019, non massimata) che i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982), sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario...
Per leggere l'intero articolo cliccare qui