Ma, egregia Chiacchia, qui non si discute il diritto al compenso per studio, come sancito dalle leggi europee fin dalla fine degli anni Settanta, ma si discute quando scade il "tempo utile" per richiederlo per via giudiziaria: secondo la sez. civile della S.C. Cassazione di Roma a dieci anni a far data dall'ottobre 1999. Non si comprende però per quale motivo altre sezioni dela stessa S.C. hanno stabilito date differenti e, penso, ugualmente motivandole.
Insomma quando si tratta di risarcimenti da parte dello Stato tutto è opinabile.
Ma se la corte europea lo scorso anno ha stabilito definitivamente questo diritto come richiestole dalle sezioni unite della S.C.C. italiana non si vede per quale motivo chi non ha fatto ricorso per via legale in tempi utili non abbia parimenti il diritto a percepire, anche per un lasso di rempo limitato (un anno), quanto spettava e non è stato dato, a prescindere dalla prescrizione!