Purtroppo, alla luce delle motivazioni della sentenza di appello di Perugia, dovresti aspettarti un rigetto anche in secondo grado della tua richiesta di risarcimento. Infatti secondo questa corte anche il "parziale" accoglimento di quanto stabilito dalla normativa europea sui compensi per la frequenza alle scuole di specializzazioni 83-91, attuato con la legge del 27/10/1999 (art. 11) avrebbe fatto partire da questo momento il periodo decennale per la prescrizione che è divenuta operativa dunque dal 27/10/2009. Ogni ulteriore richiesta di risarcimento successiva a quest'ultima data risulta impercorribile a causa della prescrizione del diritto acquisito.
Parlo al condizionale in quanto ancora non è del tutto chiaro il meccanismo del pieno recepimento della normativa stessa da parte dello stato italiano: in effetti anche la corte di appello di Perugia parla di "parziale" recepimento avvenuta nell'ottobre 1999, ma che per essa risulta sufficiente a rigettare il ricorso per scaduti termini da prescrizione.