giu82012
Il fatto Una dottoressa dipendente di una Azienda ospedaliera è stata chiamata a rispondere del reato di ingiuria in danno di una collega che aveva formulato una diagnosi diversa rispetto alla sua relativamente a una piccola paziente ricoverata presso la struttura, rivolgendole alcune frasi citate in dettaglio nella sentenza in rassegna e strappandole dalle mani la richiesta di analisi formulata, buttandola poi in un cestino in segno di ulteriore disprezzo. Con pronuncia del luglio 2008, il Giudice di pace ha assolto l'imputata dal reato ascrittole con formula «perché il fatto non costituisce reato». Pronunciando sull’impugnazione proposta della persona offesa in disaccordo con gli esiti del primo grado, la Corte di Appello ha riformato la sentenza impugnata condannando la professionista al risarcimento dei danni morali. L’imputata, all’esito della sfavorevole pronuncia di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione. Il dirittoConsiderato il contesto in cui sono state proferite le espressioni ingiuriose, accompagnate dal gesto di stizza del lancio della richiesta di analisi nel cestino, è apparso evidente ai giudici della Suprema Corte che - ferma restando l'oggettività offensiva delle espressioni utilizzate e al gesto di disprezzo - al comportamento complessivo potesse essere applicata l'esimente del diritto di critica in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice. Il fatto si poneva come chiara manifestazione di dissenso per il diverso parere espresso dalla collega più anziana, peraltro in un contesto tale da far ragionevolmente ritenere che fosse stato reso con travalicamento dei compiti istituzionali da parte della stessa persona offesa e indebita ingerenza nel proprio ambito lavorativo.
Esito del giudizioLa sentenza d’appello è stata annullata senza perché il fatto non costituisce reato.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]