Diritto Sanitario

giu132022

Rimborsi ex specializzandi 83-91, per centinaia di medici il rischio di restituire quanto percepito per effetto della prescrizione

Accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da alcuni degli interventori volontari, rigettando l'eccezione di prescrizione.

La difesa erariale lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 2943 c.p.c..

Deduce che nel giudizio di primo grado i 424 soggetti che intervennero volontariamente lo fecero con un atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Roma il 26 ottobre 1999.
Tale atto, tuttavia, non fu mai notificato alle controparti, le quali ne vennero a conoscenza soltanto alla prima udienza successiva, e cioè l'11 novembre 1999. Prosegue l'amministrazione ricorrente deducendo che il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di mutuo riconoscimento o dei diplomi di specializzazione in medicina è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, e di conseguenza spirò il 27 ottobre 2009. Conclude dunque la presidenza del Consiglio dei Ministri deducendo che l'atto di intervento volontario depositato in cancelleria il 26 ottobre 1999 non valse ad interrompere il maturare del termine prescrizionale, perché l'effetto interruttivo della prescrizione doveva ritenersi prodotto non già al momento del deposito dell'atto di intervento, ma solo nel successivo momento in cui l'atto di intervento fosse stato notificato alle controparti, oppure, in alternativa, nel momento in cui si tenne la prima udienza successiva all'intervento.

Massima:
In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda.(dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net)
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