mag172012
Il fattoIl Tribunale di Messina, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità penale di un medico capo équipe chirurgica, in ordine al reato di omicidio colposo in danno di un neonato. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello che ha ridotto la pena. All’imputato, nella veste di capo dell’équipe chirurgica che aveva operato un neonato con un solo giorno di vita per l’esecuzione di ileostomia, è stato mosso l’addebito di non aver disposto il ricovero in unità di terapia intensiva e di non aver comunque dato disposizioni per un articolato monitoraggio dei parametri vitali, con la conseguenza che non è stata diagnosticata tempestivamente una emorragia che, per mancanza delle terapie necessarie, ha determinato la morte. Tra gli altri aspetti, l’imputato ha lamentato una affermazione di responsabilità da parte del giudice di merito sulla base di un generico ruolo di garanzia, trascurando l’autonomia professionale dei medici di reparto destinatari, per turno, del paziente ricoverato e quindi titolari del relativo obbligo di assistenza. Si è pure trascurato, sempre secondo la difesa del medico, che l’imputato non era il primario responsabile del reparto e non ha svolto tale funzione, sicché non ha assunto un ruolo apicale rispetto al sanitario che si occupò del piccolo subito dopo l’intervento. Il dirittoLa posizione di garanzia del capo dell’équipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio, ma si estende al contesto postoperatorio. Tale enunciazione trova razionale giustificazione nel fatto che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura e assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio e al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che a ogni altro sanitario.Esito del Giudizio La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal medico.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]