giu182012
Il fattoUn medico ha chiesto al giudice amministrativo di provvedere all’annullamento dell’atto con cui l’Asl ha provveduto a cancellarlo dall’elenco dei sanitari convenzionati per la medicina generale in relazione a motivi di incompatibilità, appartenendo il ricorrente al ruolo professionale della Polizia di stato con rapporto di lavoro dipendente per un orario settimanale di 38 ore. Il dirittoI rapporti tra medici convenzionati esterni e le aziende sanitarie, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Ssn, dirette a tutelare la salute pubblica, sono rapporti di lavoro libero professionali parasubordinati, che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole a interessi legittimi. Ne deriva che, una volta costituito il rapporto di lavoro, le controversie che hanno a oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte del datore di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunzi, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla Pa, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione.Esito dei giudizioIl Tar Calabria ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]