STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FACOEMULSIFICAZIONE A.I.F.
Art. 5) Le domande di ammissione alla Associazione devono essere
inoltrate al Consiglio Direttivo per iscritto e deve essere approvata all'unanimità
dal Consiglio Direttivo.
Art. 6) La qualifica di socio si perde:
E' facolta' del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto un socio non manifestante
interesse per l'attivita' dell'Associazione.
Le dimissioni devono essere indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo
con un preavviso di tre mesi dalla fine dell'anno in corso.
L'espulsione viene decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo,
per gravi motivi che renderanno incompatibile la sua presenza nella Associazione
stessa.
E' in facoltà del Consiglio Direttivo interpellare il socio interessato.
Art. 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni
mobili, immobili, attrezzature, dai fondi raccolti, da eventuali donazioni,
erogazioni e lasciti.
Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
che dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio è composto da cinque membri; almeno quattro dei quali
devono essere soci fondatori; la qualifica di soci fondatori viene estesa
ai primi dieci soci iscritti (totale 15). E' facoltà del Consiglio
Direttivo estendere la qualifica di socio fondatore ad altri membri della
Associazione competenti nel campo della facoemulsificazione tale facoltà
deve essere sempre espressa con voto unanime.
Comunque il numero dei soci fondatori non può superare le 15 unità.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, due Vicepresidenti,
un Tesoriere ed un Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei membri, a condizione che presenti siano o il Presidente
o il Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o
dietro richiesta scritta inoltrata da almeno due Consiglieri, con idoneo
preavviso.
Art. 9) L'Assemblea Generale della Associazione è costituita
da tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale;
essa si riunisce ogni anno nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio
Direttivo.
L' Assemblea:
a) delibera sul Bilancio annuale predisposto dal Tesoriere e vistato dal
Consiglio Direttivo;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio
a scopi benefici.
Art. 10) Le modifiche dello Statuto dell' Associazione saranno deliberate
con il voto favorevole, da darsi anche per iscritto, dalla maggioranza degli
associati. Il verbale relativo sarà scritto sul Libro Verbali Assemblee
dell' Associazione.
Art. 11) Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere preso
dall'Assemblea con maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci da comunicare anche
per posta.
La convocazione dell'Assemblea avviene con lettera personale da spedirsi
almeno un mese prima del giorno dell'adunanza e contenente l'ordine del
giorno.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato
mediante delega scritta. Ciascun partecipante non può avere più
di due deleghe. Per la delibera di cui ai punti a) e b) dell'art. 9, il
voto non può essere dato per posta.
Art. 12) Il Consiglio Direttivo fissa di anno in anno l' ammontare
delle quote associative, che dovranno essere versate al Tesoriere entro
l'esercizio annuale.