STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FACOEMULSIFICAZIONE A.I.F.





Art. 1) La Associazione Italiana di Facoemulsificazione - A.I.F. - ha sede in Monza, via Donizetti 24,ed è duratura sino al 31 dicembre 2060.

Art. 2) La A.I.F. è una associazione non politica, indipendente, senza scopi di lucro. Essa si propone lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze riguardanti le tecniche di facoemulsificazione per l'asportazione chirurgica della cataratta. Si propone inoltre di studiare e diffondere le applicazioni delle diverse tecnologie laser sia nella chirurgia della cataratta come in altre applicazioni attuabili in oftalmologia. L'Associazione Italiana di Facoemulsificazione si propone di studiare, migliorare e regolamentare le attivita' connesse alla chirurgia oculistica ambulatoriale o in Day Hospital.
Gli obiettivi istituzionali sono quelli di stimolare la ricerca in queste aree specifiche e favorire interscambi tra i medici oculisti , al fine di dare un apporto sostanziale alla maggiore diffusione di queste tecniche chirurgiche. Tale scopo verrà perseguito attraverso il patrocinio e l'organizzazione di corsi, congressi, riunioni teorico pratiche per migliorare, anche attraverso attività editoriale la preparazione dei professionisti in tale settore con lo scopo di applicare correttamente tali tecniche chirurgiche.

Art. 3) Questa Associazione può collegarsi in rapporto di collaborazione e reciproca informazione ad altre Associazioni straniere aventi similari finalità.

Art. 4) L' associazione è costituita da:


Art. 5) Le domande di ammissione alla Associazione devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo per iscritto e deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) La qualifica di socio si perde:


E' facolta' del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto un socio non manifestante interesse per l'attivita' dell'Associazione.
Le dimissioni devono essere indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di tre mesi dalla fine dell'anno in corso.
L'espulsione viene decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi che renderanno incompatibile la sua presenza nella Associazione stessa.
E' in facoltà del Consiglio Direttivo interpellare il socio interessato.

Art. 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, attrezzature, dai fondi raccolti, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio è composto da cinque membri; almeno quattro dei quali devono essere soci fondatori; la qualifica di soci fondatori viene estesa ai primi dieci soci iscritti (totale 15). E' facoltà del Consiglio Direttivo estendere la qualifica di socio fondatore ad altri membri della Associazione competenti nel campo della facoemulsificazione tale facoltà deve essere sempre espressa con voto unanime.
Comunque il numero dei soci fondatori non può superare le 15 unità.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, due Vicepresidenti, un Tesoriere ed un Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri, a condizione che presenti siano o il Presidente o il Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o dietro richiesta scritta inoltrata da almeno due Consiglieri, con idoneo preavviso.

Art. 9) L'Assemblea Generale della Associazione è costituita da tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale; essa si riunisce ogni anno nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
L' Assemblea:
a) delibera sul Bilancio annuale predisposto dal Tesoriere e vistato dal Consiglio Direttivo;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio a scopi benefici.

Art. 10) Le modifiche dello Statuto dell' Associazione saranno deliberate con il voto favorevole, da darsi anche per iscritto, dalla maggioranza degli associati. Il verbale relativo sarà scritto sul Libro Verbali Assemblee dell' Associazione.

Art. 11) Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere preso dall'Assemblea con maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci da comunicare anche per posta.
La convocazione dell'Assemblea avviene con lettera personale da spedirsi almeno un mese prima del giorno dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun partecipante non può avere più di due deleghe. Per la delibera di cui ai punti a) e b) dell'art. 9, il voto non può essere dato per posta.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo fissa di anno in anno l' ammontare delle quote associative, che dovranno essere versate al Tesoriere entro l'esercizio annuale.