Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare
Estratto dellatto costitutivo e dello statuto
Ente senza fini di lucro a sostegno della ricerca vascolare.
Atto notarile registrato ad Este (Padova), l11 gennaio 1993, al n. 29, mod. 1°
ATTO COSTITUTIVO
Art.1
E costituita una Associazione denominata Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.), con sede in Padova in Via G. Alessio 18, senza scopo di lucro. E in facoltà del Consiglio Direttivo dellAssociazione trasferire la sede in località diversa, purché nellambito della Provincia di Padova.Art.2
LAssociazione è perpetua, ha lo scopo ed è retta dalle norme che risultano dallo Statuto.Art.3
LAssociazione opererà nella Regione Veneto. E intenzione dellAssociazione sviluppare raccordi culturali e scientifici con altre Associazioni ed Enti similari esistenti nel resto del Paese e a livello internazionale. In questultima circostanza lAssociazione assumerà la denominazione di "Biomedical Association for Vascular Research" (B.A.V.R.).Art.4
Le parti contraenti assumono, a termini di statuto, la qualità di Soci fondatori dellAssociazione costituita con il presente atto.Art.5
Sono organi dellAssociazione:
- lAssemblea Generale;
- il Presidente;
- il Direttore Amministrativo;
- il Collegio dei revisori dei Conti;
- il Consiglio Scientifico.
Art.6
I Soci fondatori vengono nominati membri di diritto del Consiglio Direttivo.Art.7
Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, quanto prima, emanerà un regolamento interno per disciplinare la gestione finanziaria dellAssociazione.Art.8
Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio Scientifico che dovrà coadiuvare il Consiglio Direttivo nella gestione scientifica dellAssociazione.Art.9
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dellAssociazione presso le competenti Autorità, e quelle intese al conseguimento della personalità giuridica da parte della Regione Veneto.
Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare
(Biomedical Association for Vascular Research)TITOLO 1 - COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA
Art.1
E costituita una libera Associazione denominata "Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare" (A.B.V.R.). LAssociazione è costituita senza fini di lucro diretto o indiretto.Art.2
LAssociazione ha lo scopo di:
- diffondere la conoscenza in merito alle attività di studio e di ricerca sulle malattie vascolari che vengono svolte in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con lintento di contribuire alla loro comprensione ed eliminazione;
- promuovere le indagini scientifiche e linteresse pubblico per le malattie vascolari;
- promuovere la raccolta di fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche in campo vascolare;
- stimolare la collaborazione tra Università, Regione e Industria nel settore vascolare con lintento di saldare gli interessi della ricerca pura e applicata.
Art.3
Mediante opportuni strumenti interattivi, LAssociazione promuove lo sviluppo di contatti scientifici e di ricerca nel campo delle malattie vascolari con analoghe Associazioni o Strutture esistenti al di fuori della Regione, a livello nazionale e internazionale. Nella gestione delle iniziative a carattere internazionale. Nella gestione delle iniziative a carattere internazionale lAssociazione assume la denominazione di "Biomedical Association for Vascular Research" (B.A.V.R.).Art.4
LAssociazione ha sede provvisoria in Via G. Alessio 18, in Padova ed ha durata illimitata.
TITOLO 2 - ASSOCIATI
Art.5
Sono ammesse a far parte dellAssociazione le seguenti categorie di Soci:Soci fondatori: persone, enti e organizzazioni private che sono intervenute alla costituzione dellAssociazione. La loro appartenenza allAssociazione è a carattere perpetuo, hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. Soci effettivi: persone, enti o organizzazioni private o pubbliche che hanno fatto richiesta di ammissione allAssociazione. La loro appartenenza allAssociazione è di durata annuale, con possibilità di rinnovo; hanno diritto di voto, e sono eleggibili, previo parere del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza semplice, alle cariche sociali.
Art.6
I Soci versano una quota libera di ammissione allAssociazione, entro un mese dal provvedimento di ammissione o di rinnovo della partecipazione allAssociazione. I Soci non assumono alcuna responsabilità né civile né penale in ordine alle obbligazioni assunte dallAssociazione o in merito allattività conferita in nome o per conto dellAssociazione stessa.Art.7
Eventuali creditori eserciteranno le loro pretese sul fondo comune e, in secondo ordine, nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dellAssociazione.Art.8
LAssociato si assume lobbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.Art.9
Il recesso è consentito allAssociato in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.Art.10
LAssociazione ha facoltà di vigilare sullosservanza degli impegni associativi e, qualora il comportamento del Socio si collochi al di fuori delle regole stabilite nel presente Statuto, di decidere, mediante delibera del Consiglio Direttivo, di applicare le sanzioni del caso.
TITOLO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.11
Gli organi dellAssociazione sono:
- lAssemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Amministrativo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Consiglio Scientifico
Art.12
LAssemblea Generale degli Associati è ordinaria e straordinaria. LAssemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta allanno e comunque ogni volta ne venga ravvisata la necessità. I Soci aventi diritto possono richiedere la convocazione dellAssemblea qualora siano in numero almeno pari al 35% del totale degli Associati. LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo.Art.13
Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli Associati in regola con le norme di iscrizione. Il voto viene espresso personalmente non essendo ammesso lesercizio di delega.Art.14
Le Assemblee sono convocate mediante avviso scritto, firmato dal Presidente dellAssociazione, e spedito almeno una settimana prima delladunanza.Art.15
LAssemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, lAssemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. LAssemblea delibera a maggioranza semplice. Per le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza assoluta.Art.16
E competenza dellAssemblea:
- approvare i bilanci preventivi, rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente dellAssociazione;
- deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dellAssociazione.
Art.17
Il Consiglio Direttivo è composto di diretto dai Soci fondatori e da un massimo di quattro Soci effettivi, scelti tra gli Associati ed eletti dallAssemblea. Nella prima riunione istitutiva dellAssociazione i Soci fondatori provvederanno alla nomina del Presidente e del Direttore Amministrativo e alla convocazione della prima Assemblea, nel corso della quale verranno nominati i Soci effettivi che faranno parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio resta in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente dellAssociazione. I membri del consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una settimana prima della data delladunanza. Se nel corso dellesercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando il candidato o candidati dalle liste di riserva in precedenza approntate dallAssemblea. In caso di più assenze ingiustificate il Presidente provvede alla nomina del nuovo membro del Consiglio.Art.18
E compito del Consiglio Direttivo:
- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre allAssemblea degli Associati;
- deliberare la costituzione di fondi di intervento attraverso contributi degli Associati e di Enti pubblici e privati;
- deliberare sugli investimenti scientifici, culturali e finanziari più opportuni per la realizzazione degli obiettivi statutari;
- deliberare la convocazione dellAssemblea ordinaria e straordinaria;
- deliberare sulle domande di ammissione allAssociazione, sulle sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza degli impegni associativi, e sui recessi;
- adottare i provvedimenti in esecuzione delle delibere prese dallAssemblea;
- ogni altro atto di Amministrazione ordinaria non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea;
- adottare provvedimenti durgenza anche di amministrazione straordinaria, salvo ratifica dellAssemblea.
Art.19
Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, nomina uno o più Comitati di lavoro a carattere consultivo a disposizione del Presidente stesso, per lo studio di particolari problemi.Art.20
Per la validità delle adunanze del Consiglio non è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere del Consiglio devono essere adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Amministrativo partecipa alle adunanze con possibilità di voto e funzione di segretario.Art.21
Il Presidente e il Direttore Amministrativo hanno la rappresentanza legale e giudiziale dellAssociazione. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Direttore Amministrativo svolge la funzione di Presidente. Il Presidente viene eletto dai Soci fondatori.Il Presidente dellAssociazione ha il compito di:
- curare lesecuzione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo e dallAssemblea degli Associati, in colleganza con il Direttore Amministrativo;
- approntare la relazione annuale da presentare allAssemblea dellAssociazione.
Art.22
Il Direttore Amministrativo ha il compito di:
- predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti, da sottoporre allAssemblea degli Associati;
- predisporre ogni atto amministrativo di competenza del Consiglio Direttivo;
- rendere operative, in colleganza con il Presidente, le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dallassemblea dellAssociazione;
- tenere i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dellAssemblea dellAssociazione.
Il Direttore Amministrativo viene eletto dai Soci fondatori.
Art.23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, scelti anche tra estranei allAssociazione. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori vengono nominati dal Consiglio Direttivo.E di competenza del Collegio di Revisori dei Conti:
- accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- vigilare che la gestione dellAssociazione sia in armonia con il regolamento interno.
Art.24
Su proposta del Consiglio Direttivo viene istituto un Collegio Scientifico di tipo internazionale, in cui partecipano studiosi di biologia, fisiopatologia e clinica vascolare, allo scopo di fornire indicazioni strategiche per lespletamento dei compiti operativi dellAssociazione. Il Collegio Scientifico è anche coinvolto nella verifica dei risultati scientifici ottenuti da scienziati operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale che hanno ottenuto finanziamenti dallAssociazione. Il giudizio formulato dal Collegio Scientifico in merito allattività di studio e ricerca svolta dai percettori di finanziamenti dellAssociazione, rappresenta il criterio di base secondo il quale verranno effettuate le scelte operative del Consiglio Direttivo.
TITOLO 4 - ENTRATE, PATRIMONIO, RENDICONTI
Art.25
LAssociazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle quote di associazione e dai contributi da parte di Enti privati e pubblici. Gli eventuali beni immobili e mobili acquisiti per lasciti o donazioni rappresentano parte integrante del patrimonio dellAssociazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di varare un regolamento interno per disciplinare lesercizio gestionale dellAssociazione.Art.26
Tutte le operazioni finanziarie sostenute dallAssociazione devono avere lapprovazione del Presidente Amministrativo.Art.27
Linventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento interno.Art.28
Lesercizio finanziario dellAssociazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Direttore predispone il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per lesercizio successivo, almeno un mese prima della chiusura di ciascun esercizio, e almeno un mese prima il relativo rendiconto, e le proposte di utilizzo concernenti gli eventuali residui e passivi.
TITOLO 5 - GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.29
Le controversie tra Associati e tra questi e lAssociazione, sia durante il rapporto come al termine sono demandate al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i Soci dellAssociazione.Art.30
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali di diritto che regolamentano le associazioni e le fondazioni.
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Art.31
Lo scioglimento dellAssociazione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dellAssemblea, qualora venga deciso che lAssociazione debba confluire o fondersi con altra Associazione similare che abbia interessi sovraregionali o consimili. LAssociazione può cessare di esistere per altra causa avendo il parere favorevole di almeno tre quarti degli Associati.Art.32
In caso di scioglimento per confluire nella nuova Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto a sostegno del nuovo Ente. Nel caso di cessazione di attività per altra causa lintero patrimonio residuo verrà destinato dai Soci fondatori a finanziare ricerche in campo vascolare. Per eventuali controversie in merito si farà riferimento al Collegio arbitrale di cui allArt.29.