Statuto
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Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare
Estratto dell’atto costitutivo e dello statuto
Ente senza fini di lucro a sostegno della ricerca vascolare.
Atto notarile registrato ad Este (Padova), l’11 gennaio 1993, al n. 29, mod. 1°

 

ATTO COSTITUTIVO

Art.1
E’ costituita una Associazione denominata Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.), con sede in Padova in Via G. Alessio 18, senza scopo di lucro. E’ in facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione trasferire la sede in località diversa, purché nell’ambito della Provincia di Padova.

Art.2
L’Associazione è perpetua, ha lo scopo ed è retta dalle norme che risultano dallo Statuto.

Art.3
L’Associazione opererà nella Regione Veneto. E’ intenzione dell’Associazione sviluppare raccordi culturali e scientifici con altre Associazioni ed Enti similari esistenti nel resto del Paese e a livello internazionale. In quest’ultima circostanza l’Associazione assumerà la denominazione di "Biomedical Association for Vascular Research" (B.A.V.R.).

Art.4
Le parti contraenti assumono, a termini di statuto, la qualità di Soci fondatori dell’Associazione costituita con il presente atto.

Art.5
Sono organi dell’Associazione:

Art.6
I Soci fondatori vengono nominati membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Art.7
Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, quanto prima, emanerà un regolamento interno per disciplinare la gestione finanziaria dell’Associazione.

Art.8
Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio Scientifico che dovrà coadiuvare il Consiglio Direttivo nella gestione scientifica dell’Associazione.

Art.9
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione presso le competenti Autorità, e quelle intese al conseguimento della personalità giuridica da parte della Regione Veneto.

 

 

Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare
(Biomedical Association for Vascular Research)

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA

Art.1
E’ costituita una libera Associazione denominata "Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare" (A.B.V.R.). L’Associazione è costituita senza fini di lucro diretto o indiretto.

Art.2
L’Associazione ha lo scopo di:

Art.3
Mediante opportuni strumenti interattivi, L’Associazione promuove lo sviluppo di contatti scientifici e di ricerca nel campo delle malattie vascolari con analoghe Associazioni o Strutture esistenti al di fuori della Regione, a livello nazionale e internazionale. Nella gestione delle iniziative a carattere internazionale. Nella gestione delle iniziative a carattere internazionale l’Associazione assume la denominazione di "Biomedical Association for Vascular Research" (B.A.V.R.).

Art.4
L’Associazione ha sede provvisoria in Via G. Alessio 18, in Padova ed ha durata illimitata.

 

 

TITOLO 2 - ASSOCIATI

Art.5
Sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di Soci:

Art.6
I Soci versano una quota libera di ammissione all’Associazione, entro un mese dal provvedimento di ammissione o di rinnovo della partecipazione all’Associazione. I Soci non assumono alcuna responsabilità né civile né penale in ordine alle obbligazioni assunte dall’Associazione o in merito all’attività conferita in nome o per conto dell’Associazione stessa.

Art.7
Eventuali creditori eserciteranno le loro pretese sul fondo comune e, in secondo ordine, nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art.8
L’Associato si assume l’obbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.9
Il recesso è consentito all’Associato in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.10
L’Associazione ha facoltà di vigilare sull’osservanza degli impegni associativi e, qualora il comportamento del Socio si collochi al di fuori delle regole stabilite nel presente Statuto, di decidere, mediante delibera del Consiglio Direttivo, di applicare le sanzioni del caso.

 

 

TITOLO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11
Gli organi dell’Associazione sono:

Art.12
L’Assemblea Generale degli Associati è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e comunque ogni volta ne venga ravvisata la necessità. I Soci aventi diritto possono richiedere la convocazione dell’Assemblea qualora siano in numero almeno pari al 35% del totale degli Associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo.

Art.13
Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli Associati in regola con le norme di iscrizione. Il voto viene espresso personalmente non essendo ammesso l’esercizio di delega.

Art.14
Le Assemblee sono convocate mediante avviso scritto, firmato dal Presidente dell’Associazione, e spedito almeno una settimana prima dell’adunanza.

Art.15
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice. Per le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza assoluta.

Art.16
E’ competenza dell’Assemblea:

Art.17
Il Consiglio Direttivo è composto di diretto dai Soci fondatori e da un massimo di quattro Soci effettivi, scelti tra gli Associati ed eletti dall’Assemblea. Nella prima riunione istitutiva dell’Associazione i Soci fondatori provvederanno alla nomina del Presidente e del Direttore Amministrativo e alla convocazione della prima Assemblea, nel corso della quale verranno nominati i Soci effettivi che faranno parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio resta in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. I membri del consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una settimana prima della data dell’adunanza. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando il candidato o candidati dalle liste di riserva in precedenza approntate dall’Assemblea. In caso di più assenze ingiustificate il Presidente provvede alla nomina del nuovo membro del Consiglio.

Art.18
E’ compito del Consiglio Direttivo:

Art.19
Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, nomina uno o più Comitati di lavoro a carattere consultivo a disposizione del Presidente stesso, per lo studio di particolari problemi.

Art.20
Per la validità delle adunanze del Consiglio non è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere del Consiglio devono essere adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Amministrativo partecipa alle adunanze con possibilità di voto e funzione di segretario.

Art.21
Il Presidente e il Direttore Amministrativo hanno la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Direttore Amministrativo svolge la funzione di Presidente. Il Presidente viene eletto dai Soci fondatori.

Il Presidente dell’Associazione ha il compito di:

Art.22
Il Direttore Amministrativo ha il compito di:

Il Direttore Amministrativo viene eletto dai Soci fondatori.

Art.23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, scelti anche tra estranei all’Associazione. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

E’ di competenza del Collegio di Revisori dei Conti:

Art.24
Su proposta del Consiglio Direttivo viene istituto un Collegio Scientifico di tipo internazionale, in cui partecipano studiosi di biologia, fisiopatologia e clinica vascolare, allo scopo di fornire indicazioni strategiche per l’espletamento dei compiti operativi dell’Associazione. Il Collegio Scientifico è anche coinvolto nella verifica dei risultati scientifici ottenuti da scienziati operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale che hanno ottenuto finanziamenti dall’Associazione. Il giudizio formulato dal Collegio Scientifico in merito all’attività di studio e ricerca svolta dai percettori di finanziamenti dell’Associazione, rappresenta il criterio di base secondo il quale verranno effettuate le scelte operative del Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO 4 - ENTRATE, PATRIMONIO, RENDICONTI

Art.25
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle quote di associazione e dai contributi da parte di Enti privati e pubblici. Gli eventuali beni immobili e mobili acquisiti per lasciti o donazioni rappresentano parte integrante del patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di varare un regolamento interno per disciplinare l’esercizio gestionale dell’Associazione.

Art.26
Tutte le operazioni finanziarie sostenute dall’Associazione devono avere l’approvazione del Presidente Amministrativo.

Art.27
L’inventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento interno.

Art.28
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Direttore predispone il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio successivo, almeno un mese prima della chiusura di ciascun esercizio, e almeno un mese prima il relativo rendiconto, e le proposte di utilizzo concernenti gli eventuali residui e passivi.

 

 

TITOLO 5 - GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.29
Le controversie tra Associati e tra questi e l’Associazione, sia durante il rapporto come al termine sono demandate al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i Soci dell’Associazione.

Art.30
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali di diritto che regolamentano le associazioni e le fondazioni.

 

 

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art.31
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea, qualora venga deciso che l’Associazione debba confluire o fondersi con altra Associazione similare che abbia interessi sovraregionali o consimili. L’Associazione può cessare di esistere per altra causa avendo il parere favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art.32
In caso di scioglimento per confluire nella nuova Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto a sostegno del nuovo Ente. Nel caso di cessazione di attività per altra causa l’intero patrimonio residuo verrà destinato dai Soci fondatori a finanziare ricerche in campo vascolare. Per eventuali controversie in merito si farà riferimento al Collegio arbitrale di cui all’Art.29.