Regolamento Interno

dell'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare di Padova (A.B.R.V.)

 

In base in quanto stabilito dall'Art.25 dello Statuto dell'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare il Consiglio Direttivo decide di attivare un Regolamento Interno per disciplinare l'esercizio delle attività dell'A.B.R.V. connesse con la gestione del patrimoniale dell'Associazione.

Art.1
Le fonti patrimoniali dell'Associazione, attraverso le quali ricevono un sostentamento finanziario le attività previste dallo Statuto, sono: le quote sociali, le contribuzioni, le donazioni, i legati e le eredità in denaro e in beni immobili.

Art.2
Le quote sociali di ammissione all'Associazione o di rinnovo sono di importo libero e danno diritto all'espressione di voto nell'Assemblea e a ricoprire cariche sociali nell'Associazione (Art.5 dello statuto).

Art.3
Le contribuzioni a qualunque titolo elargite sono libere e possono provenire da Privati cittadini, Enti, Società private e pubbliche, e Imprese di carattere regionale, nazionale o internazionale che condividono le finalità e le iniziative dell'Associazione. Per le contribuzioni di origine locale e nazionale, elargite da Aziende, Società ed Imprese individuali a favore dell'Associazione esistono facilitazioni specifiche previste dalle vigenti leggi (possibilità di detrazione fino al 2% del reddito di impresa per contributi versati a favore della ricerca). Tali contribuzioni non danno nessun titolo al Contributore di incidere sulle scelte operative dell'Associazione.

Art.4
Le donazioni, i legati e le eredità in denaro e in beni immobili sono acquisiti dall'Associazione previa autorizzazione dell'Ente che ha concesso all'Associazione il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Regione Veneto), in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.17 del Codice Civile. Donazioni, legati ed eredità in denaro sono considerati di modica entità, e quindi non soggetti all'autorizzazione specifica, qualora siano inferiori o pari al 25% del totale delle entrate relative all'anno finanziario precedente a quello attuale.

Art.5
I finanziamenti concessi a ricercatori e laboratori che perseguono finalità di ricerca compatibili con gli obiettivi stabiliti nello Statuto dell'Associazione, sia singolarmente che nell'ambito di Convenzioni specifiche, sono tenuti a presentare un rendiconto dell'attività di spesa sostenuta con i fondi elargiti dall'Associazione e una relazione scientifica finale. Le apparecchiature acquistate con fondi dell'Associazione rimangono di proprietà dell'A.B.R.V. e vengono lasciate in uso al percettore del finanziamento sotto forma di comodato gratuito. Tali apparecchiature saranno adeguatamente inventariate a cura dell'Associazione.

Art.6
Borse di studio, prestazioni d'opera di tipo occasionale a qualsiasi titolo elargite devono essere soggette, rispettivamente, a : pubblico concorso, con modalità da definire, e a contratto. Fiscalmente sono soggette alla ritenuta d'acconto in misura del 10 e 19%, rispettivamente.

Art.7
L'elargizione di borse di studio, le consulenze, l'acquisto di apparecchiature o di materiale d'uso comune per laboratorio si intendono attivabili solo ed esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca approvati dal Consiglio Direttivo e all'uopo finanziati su indicazione del Presidente e del Direttore Amministrativo.

Art.8
La scelta in merito al tipo e all'entità dei finanziamenti da erogare a ricercatori e laboratori che ne abbiano fatto domanda mediante la presentazione di uno specifico progetto di ricerca viene svolta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del Collegio Scientifico (Art.24 dello Statuto).

Art.9
L'Associazione non ha nessun obbligo contabile ai fini fiscali in quanto Ente senza finalità di lucro salvo gli adempimenti, come sostituto d'imposta, nel caso di ritenute alla fonte operate su prestazioni professionali (19%) o su borse di studio (10%) erogate nell'ambito di contratti o convenzioni. Su indicazione del Responsabile del Collegio dei Revisori dei Conti viene stabilito di tenere comunque una contabilità semplificata su registro depositato presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Padova, a garanzia dell'operato dell'Associazione e a tutela dei Soci, Contributori e Donatori.

Art.10
Il presente Regolamento Interno può venire modificato o aggiornato solamente con voto favorevole espresso a maggioranza dal Consiglio Direttivo.